Divieto di pignorare gli animali di affezione o compagnia
È entrata in vigore la nuova Legge che vieta la possibilità per i creditori di sottoporre a pignoramento gli amici pelosetti
02 marzo 2016
Il 02 febbraio 2016 è entrata in vigore la Legge 221/2015, cd. collegato ambientale, che vieta la possibilità per i creditori di sottoporre a pignoramento qualsiasi animale da compagnia o affezione.
Nel nostro Paese, per chi non lo sapeva, fino all’entrata in vigore di questa legge, gli animali che vivono con gli umani a casa (cosiddetti animali domestici: un cane, un gatto, un criceto, un coniglio nano etc.) potevano essere pignorati e finire all’asta così come un’auto, una scrivania, un computer per i debiti del loro padrone.
Si pensi che negli ultimi anni si sono contati oltre 52.000 casi con un aumento rispetto agli anni addietro dell’11,6%.
Tale aumento probabilmente è stato giustificato dal grave periodo di crisi che ha attanagliato il nostro Paese: non individuando altri beni di valore, qualche creditore insensibile ha scelto di aggredire gli animali che fanno compagnia e sono amici dell’uomo.
La Legge richiamata modifica l’art. 514 del c.p.c. in materia di beni assolutamente impignorabili, sancendo due commi appositi: il 6 bis che vieta la pignorabilità di qualsiasi animale di affezione o compagnia tenuto “presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti” senza fini produttivi, alimentari o commerciali; e il 6 ter che estende lo stesso divieto agli animali “impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
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La redazione si riserva di sottoporre all'attenzione dello Studio Legale Lucente solo i casi più interessanti segnalati.
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Si pensi che negli ultimi anni si sono contati oltre 52.000 casi con un aumento rispetto agli anni addietro dell’11,6%.
Tale aumento probabilmente è stato giustificato dal grave periodo di crisi che ha attanagliato il nostro Paese: non individuando altri beni di valore, qualche creditore insensibile ha scelto di aggredire gli animali che fanno compagnia e sono amici dell’uomo.
La Legge richiamata modifica l’art. 514 del c.p.c. in materia di beni assolutamente impignorabili, sancendo due commi appositi: il 6 bis che vieta la pignorabilità di qualsiasi animale di affezione o compagnia tenuto “presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti” senza fini produttivi, alimentari o commerciali; e il 6 ter che estende lo stesso divieto agli animali “impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
Avvocato Luigi Lucente
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02 marzo 2016