Il Decreto Legislativo in un contesto comunitario

Caro web lettore, come avevamo accennato nell’ultimo articolo della rubrica, riguardante il Regolamento Comunitario su alcuni gas fluoruranti ad effetto serra, il 12 aprile è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 26/2013 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2013 http://www.gazzettaufficiale.it).

In questa sede elencheremo le materie sulle quali il Decreto prevede sanzioni per violazione degli obblighi comunitari.
È importante segnalare che il già richiamato Decreto, deve essere analizzato nel contesto in cui ha la sua propria origine: il Decreto legislativo deve essere visto in correlazione alle indicazioni stabilite dal proprio Regolamento comunitario che dà vita al Decreto di attuazione.
Al tal fine dobbiamo ricordare gli impegni assunti da parte dell’Unione europea a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra; ne consegue che, allo scopo di conseguire i predetti impegni e adempiere agli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto, il Parlamento europeo adotta il Regolamento CE n. 842/2006.
Il Decreto Legislativo prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative che si applicano in particolare:
1. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati (articolo 3);
2. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di recupero di gas fluorurati (articolo 4);
3. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 a carico delle imprese. (La certificazione delle imprese) (articolo 5)
4. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di trasmissione delle informazioni (articolo 6);
5. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature (articolo 7);
6. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo dell’uso (Il divieti d’uso) (articolo 8);
7. Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione in commercio (articolo 9);
8. Violazione degli obblighi in materia d’iscrizione al Registro (articolo 10).
Ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito dell’Unione europea nonché sul sito del Ministero dell’Ambiente.
Nel ringraziare per il tempo dedicato alla lettura della rubrica, colgo l’occasione per salutare: ci vediamo a settembre!

Avv. Diana Yuditxa Bautista Martinez
Studio legale Legal Consulting Borromeo
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